Art. 3 — Organizzazioni di volontariato
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I requisiti essenziali attinenti ai caratteri strutturali, all'autonomia interna e alla trasparenza delle organizzazioni di volontariato, che l'art. 3, della legge n. 266 del 1991, fissa quale condizione necessaria perché le stesse possano beneficiare delle agevolazioni e delle strutture previste dalla legge medesima, concernono essenzialmente rapporti di diritto privato, i quali - come ribadito dalla Corte - esigono che in relazione ad essi sia assicurata dalla legge statale una sostanziale uniformità di disciplina e di trattamento su tutto il territorio nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.). - S. n. 35/1992.
Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art3 · fonte su Normattiva