Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Art. 62 — Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Le inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fatte in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
