Art. 7 — Attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica inferiore
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Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunziare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica. Fino a quando il trasferimento non e' attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica. Il Comune o la Provincia, peraltro, puo' chiedere al Ministro per l'interno di mantenere il segretario che aveva prima del passaggio alla classe inferiore. Il Ministro per l'interno puo' assegnarlo solo se il Comune o la Provincia dimostri di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravi per i contribuenti, la maggiore spesa.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998
