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L'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, sostituito dal seguente: "I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La Commissione amministratrice e' composta:

  • a)dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
  • b)dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;
  • c)da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
  • d)da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
  • e)da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attivita' del Consorzio;
  • f)da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della, provincia in cui ha sede il Consorzio. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali. Sono altresi' membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio e' istituito. I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente ed il vice-presidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e)".

Testo in vigore dal 26 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;870~art2 · fonte del testo