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La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali e' sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri dei quali uno designato dal Ministro per il tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro, per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto. I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e possono, essere confermati.
Testo in vigore dal 26 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
