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All'art. 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e' aggiunto il seguente comma: "Il rimborso non e' dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la meta' della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa".
Testo in vigore dal 26 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
