Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 369 e' sostituito dal seguente:
tolto: «L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverra' in cinquanta annualita' costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile.
tolto: «Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualita' che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1540~art4 · fonte del testo