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[1]L'art. 7 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il personale a contratto e' assicurato presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per la invalidita', la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e la tubercolosi sulla base dei contributi stabiliti per l'assicurazione agli indicati scopi presso l'Istituto medesimo.
[3]«Detta assicurazione avra' decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI, per gli impiegati gia' in servizio a contratto a tale data, o dalla data di decorrenza dei rispettivi contratti per quelli assunti successivamente.
[4]«Per gli impiegati a contratto che antecedentemente al 1° maggio 1939-XVII fruivano di una retribuzione superiore a quella massima allora stabilita per l'assicurazione presso il suddetto Istituto, l'assicurazione di cui al presente articolo e' consentita anche per il tempo fra il 1° luglio 1938-XVI ed il 30 aprile 1939-XVII nel quale essi hanno fruito della detta retribuzione superiore, ferma rimanendo la misura del contributo stabilita col R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.
[5]«I contributi per l'assicurazione di cui al presente articolo sono per il 50 per cento a carico degli impiegati e per il 50 per cento a carico dell'Azienda autonoma statale della strada».
Testo in vigore dal 28 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
