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[1]L'art. 15 del citato R. decreto-legge e' sostituito dal seguente: «Agli impiegati a contratto, compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni di cui al 1° comma dell'art. 13, sara' concessa a titolo di buona uscita, mezza mensilita' di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio a contratto prestato, sia anteriormente, sia successivamente al 1° giugno 1938-XVI, da corrispondersi, senza maggiorazione di interessi, sulla base dell'ultima retribuzione percepita, solo al momento del licenziamento e solo nei casi in cui questo sia disposto per scadenza del contratto, per cessazione o riduzione di lavoro, per inettitudine fisica.
[2]«Agli impiegati a contratto ex combattenti, che abbiano prestato un anno di servizio nelle linee od abbiano riportato ferite in combattimento, e a quelli che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 detta buona uscita sara' commisurata ad un mese di retribuzione per ciascun anno o frazione di anno di servizio a contratto, ferme le altre disposizioni di cui al comma precedente.
[3]«Peraltro tale indennita' non verra' concessa qualora l'impiegato entro un mese dal licenziamento sia assunto in servizio da un ufficio dipendente da una qualsiasi Amministrazione dello Stato.
[4]«Eguale indennita' sara' concessa alla moglie ed ai discendenti dell'impiegato in caso di morte di questo».
[5]Ordiniamo che la, presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a San Rossore, addi' 18 ottobre 1942-XX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL - RICCI
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 28 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
