Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010. 65 parole tolte.
tolto: I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui ai numeri 1) e 3) e a lire 500.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-08;246~artunico · fonte del testo