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I limiti previsti dall'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con la legge 5 giugno 1939, n. 973, successivamente sostituito mediante l'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono aumentati a lire 3.000.000 nei casi di cui ai numeri 1) e 3) e a lire 500.000 nei casi di cui al n. 2) dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 29 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
