Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneita' previsti dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facolta' interessata. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 aprile 1985
