All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneita' per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreche' per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilita' di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti ala stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato".

Testo vigente dal 21 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-13;477~art3 · fonte su Normattiva