Le assegnazioni di cui al precedente articolo sono disposte con decreto del Ministro per i lavori pubblici o dei trasporti, man mano che si verifichino disponibilita' di alloggi per effetto delle decadenze a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425. Gli aspiranti alle predette assegnazioni, ove non l'abbiano ancora fatto, debbono, a pena di decadenza, presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o dei trasporti entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti gli aspiranti ai fini dell'assegnazione saranno graduati nell'ordine di anzianita' di iscrizione nelle cooperative di cui originariamente erano soci, dandosi pero' la precedenza ai soci decaduti o radiati che avevano acquistato in proprio il relativo suolo prima che fossero costruiti dalla cooperativa, alla quale i soci stessi lo conferirono, gli edifici di cui facevano parte gli alloggi dei quali i medesimi erano assegnatari o prenotatari e che non abbiano potuto ottenere la reintegrazione a norma del decreto luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, perche' l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di uno o piu' trasferimenti per successione o per atto tra vivi, a qualunque titolo.

Testo vigente dal 10 marzo 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;112~art2 · fonte del testo