Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1945, n. 84, che non siano modificate dalla presente legge.
Testo vigente dal 10 marzo 1951
