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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA.

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'art. 35 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dai seguenti:

[9]Art. 35. - I sottotenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, provenienti dagli allievi di cui al n. 1 dell'art. 5, per l'avanzamento al grado di tenente sono tenuti a frequentare un corso di perfezionamento che avra' luogo subito dopo la loro uscita dalla scuola di reclutamento.

[10]La promozione verra' loro conferita al superamento del corso, purche' siano in possesso del brevetto di pilota militare, abbiano compiuto la permanenza minima nel grado di sottotenente e siano riconosciuti idonei dalle autorita' incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento.

[11]Per la determinazione dell'anzianita' nel grado di tenente si applicano le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 8. L'anzianita' relativa sara' stabilita in base alla media risultante dal voto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente e da quello complessivo di classifica riportato al termine del corso di perfezionamento.

[12]Art. 35-bis. - I sottotenenti che non supereranno il corso di perfezionamento perche' riprovati agli esami, saranno ammessi a ripetere il corso per una sola volta, ed in caso di successo, considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso.

[13]I sottotenenti che - per cause di servizio - non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per un periodo superiore ad un terzo della durata dell'anno accademico sono tenuti a ripeterlo ed ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati a tutti gli effetti, come appartenenti al corso di origine. In caso di insuccesso negli esami saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

[14]I sottotenenti invece che, per il periodo suddetto, non abbiano potuto frequentare il corso di perfezionamento per cause non di servizio, sono tenuti a ripeterlo, ma, ove ne superino tutte le prove di esame, saranno considerati a tutti gli effetti come appartenenti al detto nuovo corso. In caso di insuccesso saranno ammessi al corso successivo del quale saranno considerati come facenti parte a tutti gli effetti.

[15]In caso di definitivo insuccesso negli esami i sottotenenti saranno dispensati dal servizio permanente e potranno, a loro domanda, e previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento, essere trasferiti nel ruolo servizi.

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1939-XVIII

[18]VITTORIO EMANUELE

[19]Mussolini - Di Revel

[20]Visto, Il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 2 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-12-18;2108~art1 · fonte del testo