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La misura massima, stabilita nell'articolo 10 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, della contribuzione annua della quale i consorzi apistici sono autorizzati a gravare gli apicoltori consorziati, viene elevata a lire centocinquanta per alveare, sia razionale che villico.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;355~art1 · fonte del testo