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Le contribuzioni degli apicoltori consorziati, dovute ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dell'articolo 10 del regio decreto 17 marzo 1927, n. 614, modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono riscosse per mezzo di ruoli comunali dagli esattori delle imposte dirette, nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;355~art2 · fonte del testo