All'articolo 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono aggiunti i seguenti comma: "Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e' avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso. In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 148/1974

    Questione infondata
    22 maggio 1974

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399) sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. sul rilievo che nella fase preliminare degli accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni le norme impugnate - limitandosi a prescrivere per gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al medesimo copia del verbale di prelevamento - non assicurerebbero l'integrale applicabilità delle garanzie previste dagli artt. 78, 223, 390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale, giacché non è dubbio che gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti amministrativi preliminari nella quale non v'è ragione che venga assicurato il diritto di difesa in quanto manca il presupposto necessario di un indizio di reità. N.B. Nel caso di specie è stata fatta puntuale applicazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 149/1969 - in tema di prelievo di campioni, analisi e revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari (r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 modificato con legge 27 febbraio 1958, n. 190) - nella quale la Corte ebbe a distinguere tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine ai quali è escluso che possa operare il diritto di difesa essendo essi espressione di una tipica attività amministrativa e quindi rivolti a soggetti non ancora indiziati di reati - ed atti relativi alla successiva fase di revisione delle analisi per i quali viene, invece, in discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un momento in cui la precedente analisi abbia già dato esito sfavorevole nei confronti di soggetto al quale è ormai addebitato un reato e che perciò dev'essere messo in grado di difendersi.

    Art. 24 cost. · Art. 25 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi · Art. 24 Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art24 · fonte su Normattiva