Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":
- a)il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
- b)la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
- c)l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
- d)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate". Al citato articolo 14 e' aggiunto il seguente comma: "Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11".
Testo vigente dal 17 aprile 1968
