Art. 6
L'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal seguente: "Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonche' del relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni".
Testo vigente dal 3 luglio 1962
