Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni. In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

  • a)le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura della invalidita';
  • b)la norma contenuta nell'articolo 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa legge;
  • c)le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art38 · fonte su Normattiva