Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Art. 63 — Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
