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La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato di cui al primo comma dell'articolo 208 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e' stabilita in lire 20.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni ed in lire 2000 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due. Detto canone e' raddoppiato per le linee telefoniche a servizio di linee elettriche e teleferiche e per tutte le linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
