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Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi, sono soggette ad un canone annuo pari a lire 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1221~art2 · fonte del testo