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Le linee telefoniche private a servizio di elettrodotti, appartenenti a concessionari diversi e tra loro interconnessi, sono soggette ad un canone annuo pari a lire 65.000 per ogni punto di interconnessione e per ciascun concessionario, oltre al canone di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
