Art. 14 — Prosecuzione volontaria della contribuzione
All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il contributo volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire di contribuzione il periodo pregresso". L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
Testo vigente dal 12 novembre 1988
