All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' aggiunto in fine il seguente comma: "Il contributo volontario e' versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilita' di coprire di contribuzione il periodo pregresso". L'articolo 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' abrogato.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art14 · fonte su Normattiva