Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 15 — Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge

I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art15 · fonte su Normattiva