Art. 2 (Approvazione)
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All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2 miliardi e 400.000.000, lire 605.000.000, lire 590.000.000, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280 milioni, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000, lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-58.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
