Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Viaggi e rimborso delle spese di viaggio
tolto: Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio. Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente e' ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal direttore generale. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta mutevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la localita' in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa. In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto e' limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Al personale direttivo con qualifica di ispettore superiore o qualifiche piu' elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata. Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea e' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennita' chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennita' chilometrica di lire 52.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art11 · fonte del testo