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[1]Indennita' fisse mensili sostitutive dell'indennita' di trasferta.

[2]In luogo delle indennita' di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto Ministeriale, indennita' fisse mensili, secondo modalita' da determinarsi di volta in volta, quando cio' si ritenga opportuno per la difficolta' di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali. Al personale singolarmente incaricato di sopraintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte della residenza puo' essere concessa una speciale indennita' mensile, la cui misura e' stabilita dal direttore generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nello adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, puo' essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato. Le indennita' suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art14 · fonte del testo