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[1]Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti

[2]La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio e' effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto Ministeriale, di concerto col Ministro per il tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art15 · fonte del testo