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[1]Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

[2]Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonche' al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantita' che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art16 · fonte del testo