Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010. 720 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Indennita' e rimborsi relativi al trasloco
tolto: Al dipendente traslocato e' corrisposta l'indennita' di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso e' inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia. Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di eta' non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonche' una persona di servizio. Nei viaggi per trasferimento in localita' distanti piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennita' di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato. Se manchi ogni servizio di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio un'indennita' chilometrica di L. 36 per ciascuna persona. Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Se l'itinerario e' costituito da piu' tratti di ferrovia e piu' tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano percio' necessari piu' trasbordi il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potra' servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennita' chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia. Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta. Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennita' chilometrica. Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di L. 2600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, di L. 3100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali. Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto. Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le autonomobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una localita' diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennita' spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze. Le indennita' ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e sempreche' questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco. Agli effetti della corresponsione di tali indennita' e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art18 · fonte del testo