Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il soprassoldo di localita' si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio. Durante le assenze dal servizio per le quali e' concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo e' ridotto nella stessa proporzione in cui e' ridotto lo stipendio. Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di localita', previsto per la localita' che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella localita' stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art28 · fonte del testo