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L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di prova, senza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:

  • a)a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;
  • b)ad aspettativa per motivi di salute;
  • c)a riposo settimanale ed a festivita' infrasettimanale;
  • d)a congedo ordinario.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art31 · fonte del testo