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L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di prova, senza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
- a)a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;
- b)ad aspettativa per motivi di salute;
- c)a riposo settimanale ed a festivita' infrasettimanale;
- d)a congedo ordinario.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
