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Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Azienda dopo che si sia provveduto al personale di cui all'art. 33, puo' essere concesso l'alloggio ai seguenti dipendenti:
- a)manovratori capi e capi squadra manovratori;
- b)manovratori. Il canone mensile per i suddetti dipendenti viene ridotto nella stessa misura prevista, rispettivamente, per i deviatori capi e per i deviatori nel precedente art. 33. Il dirigente delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, gli alunni d'ordine ad personam del Servizio movimento utilizzati permanentemente in funzioni di movimentista, il personale tecnico ed operaio del Servizio impianti elettrici addetto alle centrali idroelettriche, i manovali delle squadre di pronto intervento dipendenti da quest'ultimo servizio, nonche' l'altro personale non contemplato nel precedente articolo che, a giudizio del direttore generale, fosse conveniente di far abitare nelle immediate vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio, sono assoggettati al pagamento del canone ridotto nella misura prevista nella colonna A della tabella di cui allo stesso art. 33 per i dipendenti di pari gruppo e qualifica corrispondente.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
