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E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario. Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche piu' elevate il compenso per lavoro straordinario puo' essere corrisposto in misura mensile forfetaria.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art38 · fonte del testo