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[1]Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

[2]Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la localita' di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della localita' di missione fra loro piu' prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia. Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una localita' isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune dove e' la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o localita' isolata. Per i viaggi compiuti lungo la linea, in localita' non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenza. Se il dipendente viene comandato in missione in una localita' compresa fra la residenza e la localita' di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla localita' che risulta piu' prossima al luogo di missione. Nel caso, invece, che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima localita'. Se la missione ha inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta nella localita' di dimora, le distanze si computano dalla residenza. Al personale comandato in missione in localita' distanti dalla residenza piu' di 800 km., per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto, almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennita' di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennita' o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art5 · fonte del testo