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[1]Premio di percorrenza

[2]Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nella seguente misura:

[3]QUALIFICHE

[4]Treni viaggiatori e merci (esclusi omni- bus e racc- glitori

[5]Treni merci, omni bus e racco glitori te, frenatore

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art50 · fonte del testo