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[1]Soprassoldo per cumulo di funzioni.
[2]Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente capo anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonche' un compenso integrativo che verra' determinato dal direttore generale. Lo stesso trattamento compete al capo treno quando scorti, senza ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
