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[1]Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali.

[2]Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con cio' esclusi, per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennita' di trasferta. Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, e' stabilita dal direttore generale su proposta del capo del servizio movimento.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art56 · fonte del testo