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[1]Soprassoldo per servizio in galleria
- A)Personale di macchina e dei treni. Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, e' corrisposto un soprassoldo tabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di L. 40. Il soprassoldo puo' essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo e' stato determinato. Il soprassoldo spetta solamente al personale redente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo e' stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.
- B)Personale della linea. Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, e' corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
[2]Capi squadra Operai del la linea l'armamento e canton.
- I)tratto coperto fino al 15% della lunghezza del cantone; con un minimo di metri 500................................... L. 50 L. 45
- II)tratto coperto da oltre il 15% e fino al 30% della lunghezza del cantone........ " 70 " 65
- III)tratto coperto da oltre il 30% e fino al 60% della lunghezza del cantone........ " 90 " 85
- IV)tratto coperto oltre il 60% della lunghezza del cantone.......................... " 115 " 110
[3]La misura del soprassoldo di cui al comma precedente e' aumentata di L. 10 o di L. 20 al giorno, rispettivamente, quando per un solo o per tutti i cantoni limitrofi competa il soprassoldo stesso. Al sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura piu' elevata, aumentato di 15 lire. Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml
- C)Personale del Servizio impianti elettrici. Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio impianti elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 e' corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
