Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Premi per la scoperta di irregolarita' od abusi nei trasporti
tolto: Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarita' od abusi nel trasporto dei viaggiatori dei bagagli e delle merci e' accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti. Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potra', in nessun caso superare il 20% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sara' devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato. Il premio e' limitato al 10% per le irregolarita' riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni. In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di L. 4.000 per irregolarita' od abuso. Il premio e' accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato apposita convenzione. Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarita' o l'abuso riceve un compenso per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da L. 50 a L. 1.000 per irregolarita'. In nessun caso pero' questo compenso puo' superare il 20% della esazione non riscossa o rimborsata. Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle soprattasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui ai comma precedente. Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonche' la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare la somma dovutale, sono stabilite dal capo del servizio. E' corrisposto in premio il 25% di ogni sovrattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se pero' la misura del premio contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio. Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine e' corrisposto un premio pari al 2,50% dell'importo dei biglietti emessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art66 · fonte del testo