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[1]Premi per evitare anormalita' nella circolazione dei treni
[2]Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entita' nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo e' determinato, caso per caso, in ragione della utilita' del servizio reso. Possono parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni. I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai capi delle divisioni di esercizio fino al massimo di L. 5000 e dai direttori compartimentali fino a L. 10.000 nei riguardi di ogni anormalita' evitata. I premi di maggiore entita' sono approvati dal direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di L. 20.000.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
