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[1]Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.

[2]Ai dipendenti, che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reita degli autori risulti provata, e' concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dai dipendenti stessi dimostrati, nonche' all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto. Fino al limite di L. 5000 il premio puo' essere concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a L. 10.000 dai direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di L. 20.000, sono approvati dai direttore generale. Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, puo' essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art69 · fonte del testo