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[1]Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia
[2]Ai capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse percio' quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata. L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso e' stabilito dal capo del Servizio movimento.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
