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[1]Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

[2]Ai capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse percio' quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata. L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso e' stabilito dal capo del Servizio movimento.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art71 · fonte del testo