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[1]Rimborsi
[2]Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate. Qualora non esistono mezzi di trasporto, e' corrisposto un compenso chilometrico di lire 36, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 52. 5 ((Quando risulti conveniente,il Direttore generale puo' autorizzare altri compensi per opere di locomozione in relazione a servizi cui dovrebbe altrimenti farsi fronte con l'impiego di automezzi dell'Azienda)). 6
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
