Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. Leggi il testo vigente →

[1]Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennita' giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

[2]comandante di 1ª classe, direttore di macchina di 1ª classe, comandante, direttore di macchina.............. L. 3.360 ufficiale navale di 1ª classe a.p., ufficiale macchinista di 1ª classe a.p., ufficiale navale di 1ª classe, ufficiale macchinista di 1ª classe, ufficiale navale, ufficiale macchinista..... L. 2.690 primo nostromo, carpentiere di 1ª classe, secondo nostromo, capo motorista, motorista di 1ª classe, capo elettricista, elettricista di 1ª classe.......................... L. 2.360 motorista, elettricista, marinaio scelto, carpentiere, fuochista a.p. .............................. L. 2.130 marinaio, carbonaio..................... L. 1.910

[3]Al personale suddetto e' pero' fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa e' fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando e' dato in appalto. In quest'ultimo caso, verra' praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art83 · fonte del testo