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Oltre all'indennita' di cui all'art. 83, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 77, 78 e 79. Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto. All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennita' di cui all'art. 77 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
