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Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennita' di trasferta. Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilita' di alloggiare a bordo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art86 · fonte del testo